Italian Court dismisses appeal for lack of specificity on reasonable doubt and subjective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gioacchino Ardizzone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ardizzone argued violations of the reasonable doubt principle and flaws in the subjective element of the crime, but the Court found these grounds too generic and unsupported by specific analysis. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was logical and well-motivated, adhering to established jurisprudence on sentencing and specific intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Appeals lacking specific factual analysis or logical foundation regarding reasonable doubt and subjective intent are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDIZZONE GIOACCHINO, nato a Palermo il 06/06/1994 avverso la sentenza del 23/06/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 giugno 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 3 febbraio 2020, nei confronti di Gioacchino Ardizzone, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni dell'atto impugnato e senza alcuna specifica prospettazione di un ragionevole dubbio in ordine alla ricostruzione operata dai giudici del merito (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237;
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), ha ampiamente motivato sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3 sul dolo eventuale di ricettazione, logicamente desunto dalla natura del bene e dalla inattendibile spiegazione sull'origine del possesso); osservato che anche l'ultima censura, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, è aspecifica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attenuanti generiche (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02) e di graduazione della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto il diniego della diminuente richiesta è stato ampiamente motivato e la determinazione della sanzione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano le pagg. 3 e 4 sull'assenza di elementi positivi e sulla rilevante capacità a delinquere desunta dal precedente specifico, nonché sulla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos