Italian court dismisses appeal against criminal conviction for fraud and forgery due to lack of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Carollo inadmissible, upholding his criminal conviction for fraud and forgery. Carollo argued that the appellate court's reasoning regarding his criminal responsibility was flawed and required a different evaluation of evidence. The court rejected this, stating that the appeal sought to re-evaluate facts outside the scope of judicial review and failed to identify specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific procedural violations or misinterpretations of legal provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROLLO PIETRO, nato a Palermo il 13/02/1959 avverso la sentenza del 17/05/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emessa in data 22 aprile 202t, nei confronti di Pietro Carollo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. t 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 10 e 11 sul contributo concorsuale dell'imputato in ragione dell'anticipazione delle spese per la realizzazione del falso sinistro, degli incontri con i correi, avvenuti antecedentemente e successivamente al finto investimento, emergenti dalle conversazioni intercettate e dalle osservazioni della P.G., nonché logicamente compatibile con le competenze tecniche dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis