Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal law violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Malick Cisse inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on the grounds of legal violation and reasoning defects concerning Articles 49 and 474 of the Penal Code. The court rejected these claims as lacking specificity and manifestly unfounded, noting that the territorial court had already thoroughly addressed and dismissed the same defensive arguments in previous proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, 474 cod. pen.; The appeal must be dismissed as inadmissible if the grounds are devoid of specificity and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already adequately examined and rejected identical defensive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE MALICK, nato in Senegal il 15/06/1973 avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 5 febbraio 2021, nei confronti di Malick Cisse, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 49 e 474 cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702;
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814), ha ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, meramente reiterate in questa sede (si vedano le pagg. 3 e 4 sull'attitudine ingannatoria dei marchi in sé); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16