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Ordinanza — n. 27696/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on recidivism and prescription grounds, upholding lower court's conviction for banknote receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Ruggeri inadmissible, upholding the conviction for banknote receipt. The appellant argued violations regarding witness examination, subjective intent, and prescription periods, but the appellate court had correctly applied legal principles on these points. The Supreme Court found the lower court's reasoning sound and the prescription calculation accurate based on the statutory penalty.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies the statutory penalty for prescription calculations and properly rejects arguments regarding the exclusion of punishability or the nature of the crime's subjective elements.

Parole chiave

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recidivism exclusion prescription period banknote receipt subjective intent inadmissible appeal penal code witness examination facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 210 cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 210 cod. proc. pen., con riguardo all'inutilizzabilità della testimonianza del testimone Ruggero Sivieri in quanto lo stesso avrebbe asseritamente dovuto essere esaminato a norma dell'art.
Art. 648 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
art. 210 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 210 cod. proc. pen., con riguardo all'inutilizzabilità della testimonianza del testimone Ruggero Sivieri in quanto lo stesso avrebbe asseritamente dovuto essere esaminato a norma dell'art.
art. 131-bis cod. pen
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello di Palermo fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017
(Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv.
Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008
254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI FRANCESCO, nato a Palermo il 23/04/1975 avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, emessa il 5 novembre 2020, nei confronti di Francesco Ruggeri, condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 100,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 210 cod. proc. pen., con riguardo all'inutilizzabilità della testimonianza del testimone Ruggero Sivieri in quanto lo stesso avrebbe asseritamente dovuto essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello di Palermo adeguatamente motivato, sulla base di corretti argomenti giuridici, sul perché al Sivieri non si dovesse attribuire la qualità di imputato in un procedimento connesso (si vedano le pagg. 2 e 3) e non dovesse, perciò, essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art.648 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello di Palermo fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Rv. 278225), secondo cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (si vedano le pagg. 3 e 4, dove a Corte d'appello di Palermo ha rappresentato anche l'assenza di spiegazioni fornite dall'imputato circa l'origine del possesso dell'assegno); ritenuto che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per non avere la Corte d'appello di Palermo applicato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la stessa Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici, ha adeguatamente argomentato sul punto (si veda la pag. 5 sul diniego della causa invocata in ragione sia dell'entità della somma recata dal titolo sia delle modalità della condotta, in quanto posta in essere nell'ambito di transazioni commerciali nella qualità di amministratore di un'impresa, con la conseguente compromissione dell'affidamento dei soggetti economici che intrattenevano rapporto con la stessa impresa); ritenuto che l'ulteriore censura, di cui al quarto motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 5, dove la Corte territoriale ha motivato sulla congruità della sanzione irrogata dal primo giudice al Ruggeri, sottolineando la proporzione della stessa sanzione - determinata in misura nettamente inferiore alla media edittale - rispetto al fatto); considerato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art.157 cod. pen. per non avere la Corte d'appello di Palermo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, asseritamente maturata anteriormente alla sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che, posto che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, si deve avere riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01;

Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01), con la conseguenza che, risultando degli atti interruttivi, il tempo necessario a prescrivere il reato in esame è pari a dieci anni, i fatti attribuiti all'imputato sono dell'anno 2012, mentre la sentenza impugnata è stata emessa il 5 ottobre 2021; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass