Italian Court dismisses appeal claiming lack of subjective intent for money laundering due to insufficient specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Sharon Contu's appeal inadmissible regarding her conviction for money laundering. She argued the lower court failed to prove her subjective intent, but the Court found her appeal lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of appellate review. Consequently, the appeal was rejected, and Contu was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 712 cod. pen.: An appeal challenging the lack of subjective intent in money laundering is inadmissible if it merely prefigures a re-evaluation of evidence or fact-finding criteria without identifying specific procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTU SHARON, nata a Monza il 04/03/1990 avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 24 ottobre 2018, nei confronti di Sharon Contu, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è privo di concreta specificità e tende prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4 sulla consapevolezza della provenienza illecita alla luce del complessivo comportamento dell'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis