Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Francesco and Vincenzo Davì inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants argued for vices in the sentencing treatment, but the court found their submissions generic and failed to cite specific legal reasons or reference the lower court's motivation. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals lacking specific legal grounds and precise references to the contested act's reasoning are inadmissible as they prevent the reviewing judge from identifying the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAVÍ FRANCESCO, nato a Palermo il 21/03/1952 DAVÍ VINCENZO, nato a Palermo il 10/05/1982 avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 21 gennaio 2019, nei confronti di Francesco Davì e Vincenzo Davì, condannati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 635 cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore degli imputati, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16