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Ordinanza — n. 27692/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Morroni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had convicted Morroni of theft under Article 644 of the Penal Code, and Morroni argued for a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected these arguments as lacking specificity and falling outside the scope of cassation review, citing established precedents on procedural limits.

Regesto Legislator

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Art. 644 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity and merely request a re-evaluation of evidence or facts, which is excluded from the cassation review of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds re-evaluation of evidence Article 644 Penal Code cassation review limits theft conviction court costs and fine rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 644 cod. pen.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2022, parzialmente riformando, in punto di statuizioni civili, la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 7 aprile 2022, nei confronti di Paolo Morroni, ha confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 644 cod.
art. 644 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2022, parzialmente riformando, in punto di statuizioni civili, la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 7 aprile 2022, nei confronti di Paolo Morroni, ha confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONI PAOLO, nato a Subiaco il 20/02/1952 avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2022, parzialmente riformando, in punto di statuizioni civili, la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 7 aprile 2022, nei confronti di Paolo Morroni, ha confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 644 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi si specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il