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Ordinanza — n. 27691/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for lack of specificity and failure to raise procedural objections timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Said Slimani inadmissible due to a lack of specific legal criticism and failure to raise procedural objections within the required timeframe. The appellant's arguments were deemed generic reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the lower courts on the merits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific criticism of the lower court's reasoning or raised as specific grounds in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural default criminal procedure court costs procedural fault Italian law censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
sono del tutto generiche e non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
3 e 4 sulla non grossolanità della contraffazione dei marchi in sé); ritenuto che, inoltre, le doglianze relative all'inosservanza della regola probatoria di cui all'art. 192 cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 192 cod. proc. pen
3 e 4 sulla non grossolanità della contraffazione dei marchi in sé); ritenuto che, inoltre, le doglianze relative all'inosservanza della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye
281521), risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv.
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SLIMANI SAID, nato il 22/03/1978 avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 25 novembre 2019, nei confronti di Said Slimani, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che le censure difensive, con le quali si contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sono prive di specificità, e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702;

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sulla non grossolanità della contraffazione dei marchi in sé); ritenuto che, inoltre, le doglianze relative all'inosservanza della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. sono del tutto generiche e non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci