Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of specific grounds regarding evidentiary reliability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's assessment of the victim's credibility and other evidence was flawed and lacked motivation. The court rejected these claims, stating the arguments were too generic and failed to identify specific errors in the trial judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must cite specific grounds; generic complaints about evidentiary evaluation or lack of motivation are inadmissible as they do not allow for a concrete re-evaluation of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMUCCI STEFANO, nato a Roma il 08/05/1984 avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 5 maggio 2022, nei confronti di Stefano Palmucci, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 644 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità e, in particolare, con riguardo al vaglio di attendibilità della persona offesa ed alla valutazione degli altri elementi probatori, sono privi di concreta specificità e volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 4 e 5 sull'attendibilità delle dichiarazioni inerenti al primo prestito in quanto risultate coerenti nel tempo e riscontrante dalla prova documentale indicata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,