Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27689/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27689/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's complaints regarding the calculation of suspension periods and the dating of fraud offenses were deemed generic and failed to provide a critical comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, 610, 599-bis c.p.p.; An appeal against a settlement sentence is inadmissible if the grounds are not specific and do not critically engage with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic complaints de plano rejection procedural requirements condono delle spese procedurali procedimento contraddittorio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
in ragione dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 giugno 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 giugno 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, del 3 maggio 2019, riducendo la pena inflitta ad Alessandro Fago in relazione ai reati di intestazione fittizia ed evasione.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
in ragione dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno
in quanto non sono puntualmente indicati gli elementi concreti in forza dei quali il giudice dell'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria né è presente il necessario confronto critico con le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv.
Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio
Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti
Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGO ALESSANDRO, nato a Mesagne il 12/07/1971 avverso la sentenza del 29/06/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 giugno 2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, del 3 maggio 2019, riducendo la pena inflitta ad Alessandro Fago in relazione ai reati di intestazione fittizia ed evasione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ragione dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non sono puntualmente indicati gli elementi concreti in forza dei quali il giudice dell'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria né è presente il necessario confronto critico con le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431); osservato, infatti, che le doglianze inerenti all'errato calcolo del periodo di sospensione per legittimo impedimento - che, in assenza di specifiche indicazioni del ricorrente in ordine a un rinvio inferiore, si deve ritenere correttamente ritenuto comprendere, come reputato dalla Corte d'appello di Lecce, anche giorni sessanta (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469;

Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753) - sono generiche e che le censure riguardanti il fatto che alcuni dei reati di evasione sarebbero stati commessi prima del non prescritto reato di trasferimento fraudolenti di valori non si confrontano con quanto argomentato dai giudici del merito in riferimento alla retrodatazione al 2 aprile 2014 della commissione del predetto reato di trasferimento fraudolento di valori rispetto alle date indicate nell'imputazione (si veda la pag. 3 sulla data di commissione, retrodatata, appunto, al 2 aprile 2014); ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così