Criminal appeal dismissed for lack of specific motivation regarding the most serious crime under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Palma inadmissible due to a lack of specific motivation concerning the identification of the most serious crime. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning, but the court found the grounds violated Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 628 cod. pen.; The appeal must contain specific grounds regarding the identification of the most serious crime; generic principles lacking favorable effects for the appellant render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA FRANCESCO PAOLO, nato a Venosa il 08/08/1972 avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 febbraio 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, emessa in data 23 ottobre 2018, nei confronti di Francesco Paolo Palma, ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'individuazione del reato più grave, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 magg