Italian Court dismisses appeal claiming sentencing disproportion as it lacks concrete specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Mellon's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mellon argued the appellate court's sentencing was arbitrary and lacked specific reasoning regarding proportionality. The court rejected this claim, citing established precedent that a sufficiently motivated sentence is not arbitrary and does not require further specific justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal alleging a defect in sentencing proportionality is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and not the result of arbitrary reasoning or illogical deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI, nato a Battipaglia il 03/01/1958 avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 30 maggio 2019, nei confronti di Giovanni Mellonr, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo a). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 2 sull'adeguatezza della pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il