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Ordinanza — n. 27681/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with procedural rules regarding the timing of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27681/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the contested recidivism argument as a specific ground in the appellate summary. The defense argued this point for the first time during the hearing, but the court noted that Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure prohibits introducing new grounds for the first time at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; New grounds for appeal cannot be raised for the first time in the cassation proceeding and must have been specifically deduced in the appellate summary, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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new grounds appeal procedural inadmissibility appellate summary recidivism contestation court costs fine partecipazione al reato complicità favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
259066-01) - e non possono essere devolute per la prima volta in questa sede, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUGNETTI LUCIANA, nata a Castelfranco Emilia il 08/06/1954 avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 30 ottobre 2020, nei confronti di Luciana Tugnetti, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che le doglianze difensive dell'unico motivo di ricorso, con il quale si critica il riconoscimento della recidiva contestata, non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello - come risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, il quale non è stato specificamente contestato dalla ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066-01) - e non possono essere devolute per la prima volta in questa sede, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16