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Ordinanza — n. 27680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO CRISTIAN, nato a Catanzaro il 04/05/1981 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 settembre 2020, nei confronti di Cristian Cristofaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della provenienza delittuosa dei beni ricettati, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 27680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 settembre 2020, nei confronti di Cristian Cristofaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della provenienza delittuosa dei beni ricettati, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente censura dell'apprezzamento delle prove riesame dell'entità pena prove di persecuzione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 settembre 2020, nei confronti di Cristian Cristofaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFARO CRISTIAN, nato a Catanzaro il 04/05/1981 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 8 settembre 2020, nei confronti di Cristian Cristofaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della provenienza delittuosa dei beni ricettati, è privo di specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla prova della provenienza delittuosa dei beni ricevuti in ragione della tipologia e quantità degli stessi nonché delle concrete circostanze della perquisizione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,