Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critique and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Manolo Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of Article 62 of the Penal Code but failed to provide a specific critique of the lower court's decision. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already rejected by the trial judges without addressing the complexity of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a specific critique of the contested decision and merely restates arguments already fully examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MANOLO, nato a Roma il 09/06/1991 avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, emessa in data 7 aprile 2022, nei confronti di Monolo Bevilacqua, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080), dai giudici del merito (si veda la pag. 5 sugli ulteriori effetti dannosi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16