Cassation appeal dismissed because plea bargaining in appeal waives prior grounds for appeal, creating preclusive effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's plea bargaining in the appellate instance constituted a waiver of previously filed grounds for appeal. The appellant, Levacovic Gigante, sought to challenge a conviction for fraud, but the court found that the plea agreement precluded any further litigation on those specific issues. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility under criminal procedure law and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A plea bargaining agreement in the appellate instance constitutes a waiver of prior grounds for appeal, producing preclusive effects that render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC GIGANTE nato a TREVISO il 17/05/1973 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Levacovic Gigante ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599 bis cod. proc. pen., relativamente ad un'imputazione per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente