Cassation court dismisses appeal on prescription claim due to specific recidiva extending the limitation period to 2026.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for two offenses under Article 496 of the Penal Code. The appellant argued the crime had expired due to prescription, but the court found the specific recidiva and aggravated circumstances extended the limitation period to thirteen years and six months. Consequently, the statute of limitations had not yet expired as of the judgment date, rendering the prescription defense manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 158, 161, 99 c.p.; The limitation period for crimes punishable by less than six years is six years, but specific recidiva and aggravating circumstances extend this term by half and an additional half respectively, preventing extinction by prescription if the deadline has not passed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHNJARI SALE° nato il 22/12/1991 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA ElIFULCO; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Lushnjari Saleo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato, la condanna riportata in primo grado in ordine a due episodi di cui all'art.496 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto:
a) il più risalente dei due reati contestati è stato commesso in data 30.8.2012 (giorno in cui va fissato, ex art. 158 cod. pen., il dies a quo • del termine prescrizionale);
b) l'illecito ascritto è un delitto punito con pena inferiore ad anni sei, per cui il tempo necessario a prescrivere il reato corrisponde, ex art. 157 cod. pen., a sei anni; c) è contestata, ritenuta ed applicata la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché la decorrenza del termine è aumentata della metà, in virtù del combinato disposto dell'art. 99 e 157 cod. pen.: si perviene così ad un tempo necessario a prescrivere il reato pari ad anni nove;
d) su questo importo, va operato l'aumento•di cui all'art. 161 cpv. cod. pen.., in forza del quale, laddove sia ascritto un reato aggravato dalla recidiva, la decorrenza va incrementata di un ulteriore metà: si perviene così ad una decorrenza pari ad anni 13 mesi 6, che conduce il reato all'estinzione per prescrizione in data 30.02.2026. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il President