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Ordinanza — n. 27670/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEIN DENISA nato a DETA( ROMANIA) il 07/03/1989 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; vitd Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha condannato, in conferma della pronunzia di .prime cure, Denisa Schein per il reato di tentato furto; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputata, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale contesta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. nonché in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen.,: rilevato che il motivo è inammissibile perché, oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. nonché in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen.,: rilevato che il motivo è inammissibile perché, oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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obbligo di ridurre il danno accertamento dell'ammontare del danno attenuazione della pena indennità per il danno soggettivo assenza di caso di rigore ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHEIN DENISA nato a DETA( ROMANIA) il 07/03/1989 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; vitd Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha condannato, in conferma della pronunzia di .prime cure, Denisa Schein per il reato di tentato furto; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputata, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale contesta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. nonché in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen.,: rilevato che il motivo è inammissibile perché, oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennaio 202