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Ordinanza — n. 27669/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic complaints fail to allege specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giacomo Fortunato's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his criminal liability and an aggravating circumstance was flawed. The court rejected these claims because they were generic grievances rather than specific allegations of procedural missteps, citing established precedent that such arguments cannot trigger a new review of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals based on generic complaints regarding the motivation of the judgment are inadmissible when they merely reproduce grievances already examined and dismissed by the trial courts without alleging specific distortions of procedural facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic complaints rejection motivation review limits procedural error allegation Cassazione ordinanza aggravamento della pena truffa aggravata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
pen.; rilevato che i motivi non sono ammissibili in questa sede perché affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944) ed in presenza, comunque, di un apparato rnotivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO GIACOMO nato a MARSALA il 07/08/1987 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (i] Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha condannato, in conferma - per quanto di interesse - della pronunzia di prime cure, Giacomo Fortunato per il reato di furto aggravato; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione della penale responsabilità dell'imputato nonché della motivazione relativa alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.; rilevato che i motivi non sono ammissibili in questa sede perché affidati a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato rnotivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 gennai