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Ordinanza — n. 27668/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new matter and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Trianni and Pantaleo inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants challenged a lower court's conviction for aggravated theft and tax evasion, citing legal violations and sentencing errors. The court rejected the first ground as a new issue not raised in the appeal summary and the second as a mere factual complaint, both prohibited in the final appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they introduce new grounds of complaint not contained in the appeal summary or consist solely of factual disputes.

Parole chiave

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new matter appeal factual complaint inadmissibility appeal summary requirement final appeal stage procedural inadmissibility permesso di promuovere un procedimento penale aggravamento della pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIANNI ANTONIO nato a TARANTO il 07/05/1967 PANTALEO ANTONIO nato a TARANTO il 19/09/1986 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; (13 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha condannato, in conferma della pronunzia di prime cure, Antonio Trianni e Antonio Pantaleo per il reato di furto aggravato e per il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici; ritenuto che avverso la suddetta sentenza ricorrono gli imputati, per mezzo del medesimo difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. e il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione della vicenda processuale e dell'operata gradazione del trattamento sanzionatorio;

Rilevato che il primo motivo di ricorso non è ammesso in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso inammissibile poiché, oltre ad essere riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito cori corrette argomentazioni giuridiche con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, in quanto tali estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25