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Ordinanza — n. 27666/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Gregorio Mei's appeal against the Court of Appeal of Cagliari inadmissible. The appellant argued for nullity based on a mismatch between charges and verdict, as well as insufficient reasoning regarding his authorship of the crime under Article 612 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are non-specific and consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-specific grounds repetition of arguments Article 612 Penal Code nullity of judgment minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica reati di comune pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2, cod. pen.
Art. 366, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI GREGORIO nato a SANT'ANTIOCO il 24/11/1972 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; c-(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che Mei Gregorio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano, nelle prime due doglianze, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio della corrispondenza tra capo d'accusa e sentenza, e nel terzo motivo, carenze motivazionali rispetto all'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto contestato, sono «indeducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente