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Ordinanza — n. 27663/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on threat conviction, ruling victim's lack of fear irrelevant to crime constitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the first-instance conviction for the crime of threat under Article 612 of the Penal Code. The appellant argued that the victim did not manifest fear or distress immediately after the threatening expression, claiming this negated the objective element of the offense. The court rejected this, establishing that threat is a crime of danger where the act's potential to intimidate is sufficient, regardless of the victim's actual reaction.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2, cod. pen.; The crime of threat is constituted by the objective potential of the conduct to affect the victim's moral freedom, making the victim's actual state of fear or intimidation irrelevant to its existence.

Parole chiave

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crime of threat objective element crime of danger victim's fear Article 612 Penal Code inadmissible appeal potential intimidation minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2, cod. pen.
art. 612 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819
(Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANTONINO nato a BROLO il 27/12/1948 avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; /5 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuliano Antonino ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Patti, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di minaccia, è manifestamente infondato; la difesa, infatti, valorizza la circostanza che la persona destinataria dell'espressione minacciosa non abbia manifestato, nell'immediatezza dei fatti, alcun segno di preoccupazione, di timore o di paura; sennonché, questo rilievo non ha alcun impatto sulla configurabilità dell'illecito, in quanto, per costante giurisprudenza "ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie. (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presid