Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated threat, citing lack of merit in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Manzo Antonino inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated threat. The appellant argued for non-punishment and alternative sentencing measures, but the court found his claims regarding the lack of specific reasoning and the denial of mitigating circumstances to be unfounded. Consequently, the court rejected the appeal, emphasizing that the lower court's decision was logically sound and sufficient in its motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, Art. 62-bis, Art. 53 of Law 689/1981: An appeal challenging a conviction for aggravated threat is inadmissible if the lower court's reasoning is linear, exhaustive, and conforms to the evidence, as specific citations for every argument are not required when the decision is substantively correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 02/06/1982 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Manzo Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. peri.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonché l'omessa pronuncia sul motivo di appello di analogo segno, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata; invero, la Corte territoriale ha a più riprese fatto luce sulla non tenuità della condotta tenuta dall'imputato, valorizzando, allo scopo di escludere la derubricazione nel primo comma dell'art. 612 cod. pen. nonché al fine di negare le attenuanti generiche, la consistenza della minaccia (che prospettava la morte), la simultanea detenzione abusiva di un coltello (contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione in grado di appello), l'improvvisa e l'immotivata aggressività del gesto compiuto dal Manzo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata derubricazione del fatto nella minaccia base di cui all'art. 612, primo comma, cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che esprimeva, per mezzo delle succitate ragioni ostative, un iter logico-giuridico lineare, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato); visto che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto del motivo di appello volto ad ottenere la sostituzione della pena detentiva breve irrogata con una misura sostitutiva ex artt. 53 ss.
I. 689/1981, è manifestamente infondato, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindaca bile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere es