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Ordinanza — n. 27659/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic formulation and lack of new admissibility grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27659/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Nigrelli's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of a private violence conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the application of general mitigating circumstances, but the court rejected these claims as the appeal was too generic and the lower court had already provided sufficient reasoning for denying the benefits. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal must be specific to avoid inadmissibility for generic formulation, and a change in admissibility conditions does not permit the appellate court to re-examine the case if the appeal lacks precise grounds.

Parole chiave

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private violence conviction generic appeal formulation admissibility of appeal general mitigating circumstances Italian Code of Criminal Procedure infrazione privilegiata atti impugnabili motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
pen., la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità della violenza privata di cui all'art. 610 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Salatino); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
d.lgs. 150/2022
art. 129 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen
Salatino); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRELLI VINCENZO nato a SAMBUCA DI SICILIA il 28/03/1966 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nigrelli Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza degli elementi, soggettivo e oggettivo, del delitto di violenza privata è inammissibile per la genericità di formulazione e in quanto aspira ad una logicamente preliminare rivalutazione della ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede di legittimità; rilevato che non assume rilievo, ai fini di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità della violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen, derivante dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, atteso che questo Collegio reputa di dover dare continuità all'orientamento patrocinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione del giudizio di impugnazione, non consente al giudice del gravame di appurare la sussistenza di carenze sopravvenute delle condizioni di procedibilità dell'azione penale (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018 Rv. 273551 - 01, ric. Salatino); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elémenti ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Pres