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Ordinanza — n. 27658/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27658/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARANINFO SALVATORE nato a LICATA il 16/05/1988 GASTRUCCI CARMELO nato a LICATA il 26/10/1980 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ffi Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che Paraninfo Salvatore e Gastrucci Carmelo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello, di Palermo, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo articolato - in maniera sostanzialmente identica - nei due ricorsi presentati dagli avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo articolato - in maniera sostanzialmente identica - nei due ricorsi presentati dagli avv.

Parole chiave

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furto di lieve entità imputazione di furto altri reati gravi addebiti penali perseguimento penale per truffa aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARANINFO SALVATORE nato a LICATA il 16/05/1988 GASTRUCCI CARMELO nato a LICATA il 26/10/1980 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; ffi Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che Paraninfo Salvatore e Gastrucci Carmelo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello, di Palermo, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo articolato - in maniera sostanzialmente identica - nei due ricorsi presentati dagli avv.

Giuseppe Glicerio e Nicoletta Morello, con cui si denunciano carenze motivazionali circa l'affermazione di responsabilità dei due coimputati, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; invero, l'iter logico giuridico espresso dalla Corte territoriale nella ricerca della certezza processuale dell'attribuibilità dell'azione furtiva ai due odierni coimputati appare lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, nella misura in cui si fonda sulle deposizioni degli operanti di PG i quali, giunti sui luoghi del furto denunciato, scorgevano il Paraninfo e il Gastrucci che si allontanavano, appesantiti da borse e da oggetti occultati nelle giacche, di cui poi si liberavano durante il percorso, e che venivano puntualmente ritrovati, sulla strada, dagli operanti e riconosciuti dalla p.o. come propri; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle