Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft of electricity via direct network connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the appellant's claim to exclude the aggravating circumstance of fraudulently used means. The appellant argued that the distinction between violence against things and fraudulent means was unclear, but the court noted that direct connection to the distribution network inherently involves damaging conduct. Consequently, the court affirmed the conviction for theft of electricity under Article 625 of the Penal Code and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2 c.p.; The aggravating circumstance of fraudulently used means is established when electricity is stolen via direct connection to the distribution network, as this activity necessarily entails damage to conductors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATAFORA ALESSANDRO nato a PALERMO il 26/05/1971 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; c(3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Spatafora Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'appello interposto avverso la sentenza di condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, è manifestamente infondato; l'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.„ infatti, contempla due distinte circostanze aggravanti, quella della c.d. violenza sulle cose e quella c.d. del mezzo fraudolento; da questo punto di vista, appare del tutto condivisibile la valutazione di inammissibilità del motivo di appello, preso atto che la doglianza interposta nel gravame era inequivocabilmente rivolta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante, quella del mezzo fraudolento, che non era stata contestata ed applicata all'odierno ricorrente, a cui invece era stata addebitata l'aggravante della violenza sulle cose; peraltro, il motivo risulta in ogni caso manifestamente infondato, atteso che è pacifico in giurisprudenza che "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv. 256190 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il co