Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds violating procedural code requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's dismissal of the appeal was based on generic grounds, but the Court found these arguments failed to specify the exact legal errors under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the Court ruled that the appellate court had correctly analyzed admissibility without infringing on the merits, necessitating the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal must specify the grounds for cassation with sufficient precision to allow the reviewing court to exercise its supervisory power; generic or abstract arguments lacking specific factual or legal elements are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGA CLAUDIO nato a PALERMO il 19/07/1968 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; r‘3 e Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato Claudio Liga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, dichiarando inammissibile l'atto di appello, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'alt 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità intrinseca ed estrinseca, non sono deducibili in sede di legittimità, dal momento che risultano generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha compiuto un analitico esame dei profili di inammissibilità dell'impugnazione, senza sconfinare nell'esame del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consi