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Ordinanza — n. 27653/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to prove evidentiary impact on conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Marsala's appeal inadmissible because his complaint regarding the illegality of ENEL's inspection was too generic. Marsala argued that the inspection act was unusable under specific criminal and procedural articles, but the court found this argument insufficient without detailing how the evidence's elimination affected the 'resistance proof.' The court ruled that since the conviction rested on multiple unique testimonies from public officials, the alleged procedural flaw did not influence the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 354, 360 cod. pen.; In appeals for cassation, complaints regarding the inadmissibility of evidence must specifically demonstrate the impact of such evidence's removal on the conviction's formation, as generic assertions render the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal evidentiary impact requirement resistance proof standard procedural illegality defense ritardo ingiustificato dell'azione penale atto tardivo rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; preso atto dell'intempestività delle note difensive trasmesse in data 20 gennaio 2023, oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt.
Art. 354, cod. pen.
Art. 360, cod. pen.
Art. 114, disp. att. cod. proc. pen.
Art. 220, disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA GIOVANNI nato a PALERMO il 22/03/1959 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato Marsala Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen.; preso atto dell'intempestività delle note difensive trasmesse in data 20 gennaio 2023, oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 354, 360 cod. pen., 114 e 220 disp. att. cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità dell'atto di verificazione compiuto dal personale dell'ENEL sull'utenza oggetto della manomissione, non è deducibile in sede di legittimità per l'assorbente ragione che è generico, dal momento che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento." (ex plurimis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218 - 01, ric.); ebbene, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente resta ferma, fondandosi su una pluralità di elementi univoci e convergenti, tutti raccolti nella precisa, lineare e coerente deposizione testimoniale dei pubblici ufficiali coinvolti nell'accertamento di cui si contesta l'illegittimità e che hanno riferito della manomissione dei tenoni posteriori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dlella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il c