Cassation court dismisses appeal against conviction for threats as arguments are inadmissible and unsupported.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Taibi's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for threats inadmissible. The appellant argued for lack of motivation regarding his responsibility and the absence of objective threat elements, while the court found these claims merely reiterative of issues already properly examined and dismissed in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected because the second ground concerning sentencing was also manifestly unfounded under established case law requiring only a congruent reference to decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on mere reiteration of facts already examined or manifestly unfounded grounds are inadmissible, requiring only a congruent reference to decisive elements for sentencing decisions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIBI GIUSEPPE nato il 28/07/1965 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Taibi Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui 'all'art. 612 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano carenze motivazionali circa l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente nonc:hé circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di minaccia, non è deducibile in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del provvedimento impugnato (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); le dichiarazioni della parte offesa, infatti, oltre a risultare credibili e coerenti, sono perfettamente in linea con gli accertamenti di PG in merito ai contatti telefonici tra quest'ultimo e l'odierno ricorrente; inoltre, l'elemento costitutivo del reato di minaccia appare configurato semplicemente prendendo atto del - incontestato in dibattimento - tenore letterale delle prospettazioni rivolte dal Taibi alla p.o.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché il mancato contenimento nel minimo della pena, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Pres