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Ordinanza — n. 27651/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late submission and pre-existing res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Maggio's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for procedural errors and lack of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground unfounded due to solid evidence and the second ground irrelevant because the second-instance judgment had already formed res judicata. Furthermore, the court rejected late-filed documents as they violated the five-day deadline for reply memoranda under Article 611 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline for reply memoranda, and the request for generic mitigating circumstances is not permitted in cassation when the lower court has already provided a sufficient reference to decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal late submission deadline res judicata formation generic mitigating circumstances Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO GIOVANNI nato a MARSALA il 16/06/1991 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maggio Giovani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano carenze motivazionali circa la prova della riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; in effetti, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali disposte nei confronti di Crimi Vito Salvatore e di Barraco Angelo, nonché il rinvenimento del telefono cellulare dell'odierno ricorrente nei luoghi dell'azione furtiva, costituiscono un apparato probatorio solido ed univoco, che non risulta scalfito dalle doglianze articolate nel ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.„ non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); considerato che l'inammissibilità del ricorso, comportando l'avvenuta formazione del giudicato sostanziale alla data dell'emissione della sentenza di secondo grado, rende irrilevante ogni rilievo in ordine all'esistenza o non della querela, alla stregua dei principi affermati da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01); rilevato, infine, che, in disparte il carattere esplorativo della richiesta, non può accedersi all'istanza contenute nelle note trasmesse in data 20 gennaio 2023, in quanto tardive rispetto al termine di cinque giorni previsto per il deposito delle memorie, peraltro, di replica, dall'art. 611, comma 1, cod. proc, pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore