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Ordinanza — n. 27650/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding recidivism and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27650/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Quinci Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 56, 110, 624, and 625 of the Criminal Code, arguing specifically about the lack of specific recidivism and the denial of general mitigation. The court rejected these claims as manifestly unfounded because they relied on alleged motivational deficiencies in a decision that the court found to be logically coherent and fully consistent with the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 56, 110, 624, 625 c.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to alleged motivational deficiencies in a decision that is logically coherent and consistent with the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments specific recidivism denial general mitigation refusal motivational deficiencies Criminal Code provisions procedural costs award partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma 2, n. 2 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINCI ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/08/1992 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; C(9 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Quinci Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia, rispettivamente, l'insussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché paventano carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, ,esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente