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Ordinanza — n. 27649/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic and inadmissible grounds regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giorgio Sollami's appeal against his criminal conviction inadmissible. The court rejected the first ground as generic and lacking specific elements required by law, and dismissed the second and third grounds as mere complaints of fact or discretionary merit evaluations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 625 c.p.: Appeals must specify factual grounds and cannot challenge discretionary merit evaluations or generic lack of motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds merit evaluation criminal conviction specific elements motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali in ordine alla riconducibilità del fatto di reato all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità in quanto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 625 c.p.
art. 625 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012
quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAMI GIORGIO nato a PALERMO il 13/08/1992 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA IESIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Sollami Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, emessa all'esito di opposizione a decreto penale di condanna, in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali in ordine alla riconducibilità del fatto di reato all'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità in quanto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; appare peraltro pacifico, nell'apparato motivazionale delle sentenze di merito, che l'imputato abbia proceduto ad allaccio diretto alla rete elettrica, dinamica rispetto alla quale la giurisprudenza è unanime nello statuire che "è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori" (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012 Rv. 256190 - 01); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'esito del giudizio di bilanciamento tra la contestata aggravante e le attenuanti generiche in termini di eq1.0/alenza, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estenso