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Ordinanza — n. 27647/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual correlation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Vincenzo and Antonino Civiletto inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the second-instance judgment suffered from motivational defects, but the court found their submissions to be overly generic. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the statutory requirements for specific grounds of criticism necessary to exercise judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: Appeals must specify the exact elements of the lower court's reasoning that are contested; generic grounds lacking correlation with the judgment's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds motivational defects specific criticism judicial review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Carmelo Genovese nell'interesse di Civiletto Antonino, con cui si prospettano carenze motivazionali della sentenza di secondo grado, è inammissibile in quanto è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 582 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIVILETTO VINCENZO nato a CERDA il 10/08/1950 CIVILETTO ANTONINO nato a PALERMO il 20/01/1972 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; PI Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Civiletto Antonino e Civiletto Vincenzo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582, 612 cpv., 635 cod. pen (il danneggiamento solo per Civiletto Vincenzo); ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dall'avv. Carmelo Genovese nell'interesse di Civiletto Antonino, con cui si prospettano carenze motivazionali della sentenza di secondo grado, è inammissibile in quanto è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., dal momento che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dall'avv. Antonino Morreale nell'interesse di Civiletto Vincenzo (esattamente identico al ricorso già esaminato), con cui si prospettano vizi motivazionali della sentenza di secondo grado, è caratterizzato da una formulazione di assoluta genericità, priva di qualunque correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamrnissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presi