Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of substantive grounds regarding sentencing aggravations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Alberto Di Vito's appeal against his aggravated attempted theft conviction inadmissible. The appellant argued for the recognition of specific aggravating circumstances and generic mitigating factors, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected points or manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of already examined and rejected points or are manifestly unfounded because the lower court provided sufficient reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VITO ALBERTO nato a PESCARA il 27/10/1972 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Di Vito Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di furto aggravato tentato; rilevato che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali viene contestato vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; rilevato che il terzo e quarto motivo di ricorso, sul diniego delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. pag. 5, sentenza d'appello); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente