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Ordinanza — n. 27644/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against theft conviction for being merely repetitive of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by Calabrese Veronica and D'Errico Maria Grazia inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the aggravating circumstance of exposure to public good, but the court found their arguments were merely repetitive of issues already properly examined and dismissed by the trial judge. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible as they lack new grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments theft conviction aggravating circumstance public good exposure procedural costs Cassation review imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE VERONICA nato a FOGGIA il 05/10/1984 D'ERRICO MARIA GRAZIA nato a SAN SEVERO il 27/10/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Calabrese Veronica e D'Errico Maria Grazia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con cui sono state condannate per il delitto di furto;

Considerato che l'unico motivo in cui si articolano i ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica del bene oggetto di sottrazione, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente