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Ordinanza — n. 27642/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterative and non-justifiable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Jeniffer Giaquinto inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting her for forgery and recidivism, arguing violations of procedural rules regarding motivation and recidivism exclusion. The court rejected these claims as merely reiterative and insufficiently substantiated, finding no logical or legal flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Appeals based on mere repetition of arguments already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible as they fail to provide new grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative argument procedural penalty recidivism exclusion Cassation review diritto d'informazione degli eredi fascicolo medico segreto professionale in materia di ricerca medica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
18 aprile 1975, n.110; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO JENNYFER nato a PONTEDERA il 14/02/1985 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che GIAQUINTO JENNYFER ricorre avverso la sentenza emessa in data 29 giugno 2022 dalla Corte di Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui all' art.496, cod. pen. e art.4, I. 18 aprile 1975, n.110; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i