Recourse against conviction for recidiva declared inadmissible as it concerns punitive treatment, not sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of recourse challenged the reasoning regarding recidiva, which is considered a factor for punitive treatment rather than sentencing. The appellant argued a motivational defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that such arguments are inadmissible in the stage of legality review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Recourses challenging the reasoning on recidiva as a factor for punitive treatment are inadmissible in the stage of legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCIOLI DAMIANO nato a BOVOLONE il 17/01/1989 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELAI3IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che FACCIOLI DAMIANO ricorre avverso la sentenza emessa in data 17 maggio 2022 dalla Corte di Appello di Milano che, in conferma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 56 e 610, cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta recidiva, non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso