Ordinanza — n. 27637/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDOSA EDITH nato il 17/07/1993 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Edosa Edith ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta falsa applicazione dell'art.49 cod. pen., invocando la grossolanità del falso compiuto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in effetti, il provvedimento impugnato si diffonde, con un ragionamenl:o immune da vizi, sulle ragioni per cui è stata acclarata la concreta idoneità del documento di identità falsificato a ingannare la fede pubblica ("per accertare che il documento fosse contraffatto, è stato necessario utilizzare la strumentazione tecnica a disposizione degli operanti, projectina docucenter, microscopio elettronico e lente di ingrandimento"cfr. pag. 3 della sentenza di appello) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 27637/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta falsa applicazione dell'art.49 cod. pen., invocando la grossolanità del falso compiuto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in effetti, il provvedimento impugnato si diffonde, con un ragionamenl:o immune da vizi, sulle ragioni per cui è stata acclarata la concreta idoneità del documento di identità falsificato a ingannare la fede pubblica ("per accertare che il documento fosse contraffatto, è stato necessario utilizzare la strumentazione tecnica a disposizione degli operanti, projectina docucenter, microscopio elettronico e lente di ingrandimento"cfr. pag. 3 della sentenza di appello) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDOSA EDITH nato il 17/07/1993 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Edosa Edith ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta falsa applicazione dell'art.49 cod. pen., invocando la grossolanità del falso compiuto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; in effetti, il provvedimento impugnato si diffonde, con un ragionamenl:o immune da vizi, sulle ragioni per cui è stata acclarata la concreta idoneità del documento di identità falsificato a ingannare la fede pubblica ("per accertare che il documento fosse contraffatto, è stato necessario utilizzare la strumentazione tecnica a disposizione degli operanti, projectina docucenter, microscopio elettronico e lente di ingrandimento"cfr. pag. 3 della sentenza di appello) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle. ammende. Così deciso il 25 gennaio 202a Il consigliere estensore Il Presidente