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Ordinanza — n. 27636/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELJA ROXHEN nato il 14/09/1984 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUWA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato Velja Roxhen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582-585- 577, 337 e 393 cod. pen.; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano travisamenti della prova e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; per vero, in un contesto probatorio in CUI appare pacifico che l'odierno ricorrente si sia opposto, sprigionando energia fisica, all'arresto intimatogli dall'agente di PG - che ha riportato lesioni ritenute guaribili in 10 giorni - non hanno cittadinanza presso questa Corte di legittimità censure atte a rimettere in discussione la specifica dinamica della colluttazione tra l'ufficiale e l'imputato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, inoltre, è manifestamente infondato, in quanto, secondo costante giurisprudenza, "il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato."(Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Rv. 240880 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582-585- 577, 337 e 393 cod. pen.; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano travisamenti della prova e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; per vero, in un contesto probatorio in CUI appare pacifico che l'odierno ricorrente si sia opposto, sprigionando energia fisica, all'arresto intimatogli dall'agente di PG - che ha riportato lesioni ritenute guaribili in 10 giorni - non hanno cittadinanza presso questa Corte di legittimità censure atte a rimettere in discussione la specifica dinamica della colluttazione tra l'ufficiale e l'imputato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, inoltre, è manifestamente infondato, in quanto, secondo costante giurisprudenza, "il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato."(Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Rv. 240880 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese;

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità infrazione privilegiata reato di coazione risarcimento alle vittime di reati abbandono per lesioni personali reati violenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELJA ROXHEN nato il 14/09/1984 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUWA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato Velja Roxhen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 582-585- 577, 337 e 393 cod. pen.; considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano travisamenti della prova e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; per vero, in un contesto probatorio in CUI appare pacifico che l'odierno ricorrente si sia opposto, sprigionando energia fisica, all'arresto intimatogli dall'agente di PG - che ha riportato lesioni ritenute guaribili in 10 giorni - non hanno cittadinanza presso questa Corte di legittimità censure atte a rimettere in discussione la specifica dinamica della colluttazione tra l'ufficiale e l'imputato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, inoltre, è manifestamente infondato, in quanto, secondo costante giurisprudenza, "il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato."(Sez. 6, Sentenza n. 27703 del 15/04/2008, Rv. 240880 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi curo 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Pr