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Ordinanza — n. 27633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI DANIELE nato a LATINA il 09/03/1971 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA IBIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ricci Daniele ricorre avverso la sentenza della Cor:e di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, è manifestamente infondato, in quanto, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01); rilevato che, in ogni caso, dalla lettura degli atti di causa, emerge che, in data 12 gennaio 2012, il Ricci si presentava, su convocazione, innanzi al cura.tore fallimentare, da cui riceveva notizia e copia della sentenza dichiarativa, a sua detta, non recapitatagli; ancora, in data 28 luglio 2012 riceveva avviso di conclusione delle indagini preliminari; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata riqualificazione nel più lieve reato di bancarotta semplice, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, dal momento che non è scandito dall'analisi critica delle statuizioni della sentenza impugnata; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, asseritamente basata sulle sole dichiarazioni del curatore fallimentare, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; ritenuto che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del mancato contenimento della pena sul minimo edittale, non sono deducibili in sede di legittimità: quanto all'art. 62 -bis cod. pen. perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); rispetto all'art. 133 cod. pen., il motivo non è deducibile dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 62 -bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 27633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01); rilevato che, in ogni caso, dalla lettura degli atti di causa, emerge che, in data 12 gennaio 2012, il Ricci si presentava, su convocazione, innanzi al cura.tore fallimentare, da cui riceveva notizia e copia della sentenza dichiarativa, a sua detta, non recapitatagli; ancora, in data 28 luglio 2012 riceveva avviso di conclusione delle indagini preliminari; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata riqualificazione nel più lieve reato di bancarotta semplice, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, dal momento che non è scandito dall'analisi critica delle statuizioni della sentenza impugnata; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, asseritamente basata sulle sole dichiarazioni del curatore fallimentare, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; ritenuto che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del mancato contenimento della pena sul minimo edittale, non sono deducibili in sede di legittimità: quanto all'art. 62 -bis cod. pen. perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); rispetto all'art. 133 cod. pen., il motivo non è deducibile dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione rinuncia al dibattimento orale notifica tardiva dei difetti esclusione del testimone notificazione della decisione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 62 -bis cod. pen
art. 133 cod. pen
4 del provvedimento impugnato); rispetto all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI DANIELE nato a LATINA il 09/03/1971 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA IBIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ricci Daniele ricorre avverso la sentenza della Cor:e di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, è manifestamente infondato, in quanto, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione, impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454 - 01); rilevato che, in ogni caso, dalla lettura degli atti di causa, emerge che, in data 12 gennaio 2012, il Ricci si presentava, su convocazione, innanzi al cura.tore fallimentare, da cui riceveva notizia e copia della sentenza dichiarativa, a sua detta, non recapitatagli; ancora, in data 28 luglio 2012 riceveva avviso di conclusione delle indagini preliminari; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata riqualificazione nel più lieve reato di bancarotta semplice, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico, dal momento che non è scandito dall'analisi critica delle statuizioni della sentenza impugnata; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, asseritamente basata sulle sole dichiarazioni del curatore fallimentare, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; ritenuto che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del mancato contenimento della pena sul minimo edittale, non sono deducibili in sede di legittimità: quanto all'art. 62 -bis cod. pen. perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); rispetto all'art. 133 cod. pen., il motivo non è deducibile dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere esten