Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Serra Agostino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground generic and merely reiterating facts already reviewed, while the second ground lacked the specific elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific procedural errors or substantive flaws in the lower court's reasoning regarding theft of electricity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: Appeals must be specific and not merely generic; general complaints about facts without pinpointing specific procedural errors or substantive flaws are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA AGOSTINO nato a TERRASINI il 12/01/1960 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Serra Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, e cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere generico e meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, è pure costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'addebito dell'aggravante della violenza sulle cose, non è deducibile in sede di legittimità in quanto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente Corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; peraltro, per giurisprudenza consolidata, "in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori'. (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, Rv. 256190 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Pr