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Ordinanza — n. 27630/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27630/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMASSA ELENIA nato a COMO il 29/05/1994 GIOVINCO GIOVAN BATTISTA nato a MENFI il 07/01/1957 GIOVINCO GIUSEPPE nato a SCIACCA il 23/11/1953 avverso la sentenza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovinco Giovan Battista, Cannassa Elenia e Giovinco Giuseppe ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado, innanzi Giudice di pace di Sciacca, in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. ritenuto che l'unico motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati, oltre a risultare generico, non essendo scandito dalla analisi critica delle statuizioni della sentenza di appello, non è deducibile in sede di legittimità in quanto prospetta vizi motivazionali rispetto ad un provvedimento che, ai sensi dell'art. 606, comma 2° bis cod. proc. pen., è sindacabile solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono esser-e dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che non si procede alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, poiché le note trasmesse non offrono alcun contributo al dibattito processuale (Sez.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 27630/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. ritenuto che l'unico motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati, oltre a risultare generico, non essendo scandito dalla analisi critica delle statuizioni della sentenza di appello, non è deducibile in sede di legittimità in quanto prospetta vizi motivazionali rispetto ad un provvedimento che, ai sensi dell'art. 606, comma 2° bis cod. proc. pen., è sindacabile solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono esser-e dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che non si procede alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, poiché le note trasmesse non offrono alcun contributo al dibattito processuale (Sez.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente motivazione inadeguata delle censure costituzionali onere della prova del contribuente imposta sull'utile delle aziende sospensione della riscossione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMASSA ELENIA nato a COMO il 29/05/1994 GIOVINCO GIOVAN BATTISTA nato a MENFI il 07/01/1957 GIOVINCO GIUSEPPE nato a SCIACCA il 23/11/1953 avverso la sentenza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA13IFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovinco Giovan Battista, Cannassa Elenia e Giovinco Giuseppe ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca, che ha confermato la condanna riportata da questi in primo grado, innanzi Giudice di pace di Sciacca, in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. ritenuto che l'unico motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità degli imputati, oltre a risultare generico, non essendo scandito dalla analisi critica delle statuizioni della sentenza di appello, non è deducibile in sede di legittimità in quanto prospetta vizi motivazionali rispetto ad un provvedimento che, ai sensi dell'art. 606, comma 2° bis cod. proc. pen., è sindacabile solo per violazione di legge; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono esser-e dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che non si procede alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, poiché le note trasmesse non offrono alcun contributo al dibattito processuale (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2013, Sacchettino, in motivazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il President