Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for illegal electricity theft due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Gianluca Calogero inadmissible, upholding his conviction for illegal electricity theft. The court rejected arguments regarding lack of responsibility, non-punishability, and sentencing leniency as either repetitive, factually unsupported, or legally unfounded. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, 131 bis, 163 cod. pen.; Appeals based on generic allegations of factual errors or insufficient motivation are inadmissible when the lower court's reasoning is logically coherent and supported by specific evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREMONA GIANLUCA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 17/08/1975 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Cremona Gianluca Calogero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), è pure versato in fatto essendo volto ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; del resto, la Corte territoriale descrive un quadro indiziario fortemente indirizzato verso la posizione dell'odierno ricorrente, basandosi sull'impossibilità di attribuire ad altri l'allaccio abusivo, sull'irrilevanza del fatto che il Cremona risiedesse altrove, sull'assenza di riscontri probatori circa la presenza in loco di un gruppo elettrogeno; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, cori cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto del dutto genericamente deduce la particolarità tenuità a fronte di una sottrazione di energia elettrica del valore di oltre 50.000 euro; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e con cui si invoca il contenimento del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; in effetti, le generiche sono state concesse all'imputato e ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante; la sospensione condizionale non poteva essere concessa in quanto l'imputato è gravato da un precedente che, sommato alla pena inflitta per questo procedimento, oltrepassa la soglia prevista dall'art. 163 cod. pen.; sulla invocata riduzione della pena, la carenza motivazionale denunciata non è rilevante, perché la misura della sanzione inflitta si attesta sul minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 20