Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27628/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27628/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27628/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKROFI MENSAH SYLVESTER nato il 20/01/1977 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELAI3IFULCO; e( Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che Arkofi Mensah Sylvester ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, nella misura in cui invoca l'applicazione della causa di non punibilità al cospetto di una fattispecie criminosa, quale è il furto pluriaggravato di cui agli artt. 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., rispetto alla quale l'art. 131 bis non può trovare applicazione in forza del primo comma della disposizione, anche nel testo novellato dal d.lgs. 150 del 2022, alla luce del minimo edittale di tre anni di reclusione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre ad essere parimenti riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale, inammissibile, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; invero, appare inequivoco che l'azione furtiva era teleologicannente orientata a sottrarre alla persona offesa l'intera automobile, cosa mobile che pacificamente non rientra nel novero dei beni di modico valore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con . la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 27628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, primo comma, n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, nella misura in cui invoca l'applicazione della causa di non punibilità al cospetto di una fattispecie criminosa, quale è il furto pluriaggravato di cui agli artt. 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., rispetto alla quale l'art. 131 bis non può trovare applicazione in forza del primo comma della disposizione, anche nel testo novellato dal d.lgs. 150 del 2022, alla luce del minimo edittale di tre anni di reclusione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre ad essere parimenti riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale, inammissibile, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; invero, appare inequivoco che l'azione furtiva era teleologicannente orientata a sottrarre alla persona offesa l'intera automobile, cosa mobile che pacificamente non rientra nel novero dei beni di modico valore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con . la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa imputazione di furto frode nel pignoramento scippo furto di lieve entità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKROFI MENSAH SYLVESTER nato il 20/01/1977 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELAI3IFULCO; e( Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che Arkofi Mensah Sylvester ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, primo comma, n.2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è pure manifestamente infondato, nella misura in cui invoca l'applicazione della causa di non punibilità al cospetto di una fattispecie criminosa, quale è il furto pluriaggravato di cui agli artt. 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen., rispetto alla quale l'art. 131 bis non può trovare applicazione in forza del primo comma della disposizione, anche nel testo novellato dal d.lgs. 150 del 2022, alla luce del minimo edittale di tre anni di reclusione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., oltre ad essere parimenti riproduttivo di doglianze già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale, inammissibile, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; invero, appare inequivoco che l'azione furtiva era teleologicannente orientata a sottrarre alla persona offesa l'intera automobile, cosa mobile che pacificamente non rientra nel novero dei beni di modico valore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con . la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso