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Ordinanza — n. 27625/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for document forgery, rejecting claims of insufficient sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anna Giusti's appeal against the Bologna Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. Giusti argued for generic mitigating circumstances and challenged the excessive sentence, claiming the lower court failed to sufficiently justify the penalty increases. The court rejected these claims, noting the appellate judgment provided a coherent, exhaustive logical-legal analysis of the evidence and explicitly explained why the base sentence deviated from the statutory minimum and why the additional penalty was modest given the context.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the lower court's reasoning regarding sentencing is coherent, exhaustive, and logically consistent with the proven facts, as a mere reference to decisive elements suffices to deny generic mitigation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing justification review document forgery conviction penalty increase reasoning inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, c:on cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, c:on cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI ANNA nato a MODENA il 02/02/1939 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA13IFULCO; u(( Ritenuto in fatto e considerato in diriitto Rilevato che Giusti Anna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la conc:ianna riportata in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, c:on cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 ultimi paragrafi, ove il giudice-di merito ha valorizzato l'assenza di elementi positivi a vantaggio dell'imputata, la verosimiglianza dei documenti falsi, il loro cospicuo numero); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'eccessiva misura della pena inflitta, con specifico riferimento alla motivazione degli aumenti applicati ex art. 81 cod. pen alla pena base, è parimenti manifestamente infondato, perché deduce carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori; la Corte territoriale, in effetti, si diffonde nell'esplicitare le ragioni per cui ritiene congrua la pena base che si discosta dal minimo edittale, nonché nell'evidenziare che l'aumento applicato ex art. 81 cpv. appare assai modesto, considerato tanto il numero di documenti falsificati ben cinque - e il contesto fattuale in cui l'accertamento è stato eseguito, ossia un ordine di esecuzione di una pena elevata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Pre