Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and conflict with established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding the occasionality of conduct and the relationship between specific paragraphs of the 2011 immigration law, but the court found these arguments lacked specificity and contradicted consolidated jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they lack specific grounds or contradict established case law regarding the interpretation of statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPRILE VITO ANTONIO nato a PALO DEL COLLE il 15/04/1964 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione (il primo motivo sulla occasionalità della condotta, che ripropone il medesimo argomento proposto in appello su cui il giudice di secondo grado ha dato risposta articolata di cui il ricorso non tiene conto) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo sul rapporto tra le fattispecie del primo e del secondo comma dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in caso di violazione di prescrizioni non inerenti il divieto di soggiorno; cfr.
Sez. 7, Ordinanza n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni Rv. 264477); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 202