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Ordinanza — n. 27526/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27526/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27526/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILI GLORILDO nato il 30/06/1995 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27526/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pene condizionali concorso di motivi di sospensione pericolo di reiterazione liberazione condizionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILI GLORILDO nato il 30/06/1995 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e quelle svolte nel secondo motivo sono prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non attaccano adeguatamente il percorso logico con cui il giudice d'appello ha ritenuto non poter essere formulata la prognosi di non commissione di ulteriori reati a seguito della quale non è stata concessa la sospensione condizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio