Italian court dismisses appeal for re-evaluating subjective intent evidence in criminal cases at final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an alternative reconstruction of evidence regarding the subjective element of the crime, but the court held that such re-evaluation is not permitted in final review proceedings. Consequently, the court ruled that only legal errors can be addressed, not factual reconstructions of subjective intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in final review proceedings cannot be used to reconstruct alternative versions of evidence regarding the subjective element of a crime, as this constitutes a factual re-evaluation rather than a legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO ALESSANDRO nato a TORINO il 01/10/1974 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023