Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27525/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for re-evaluating subjective intent evidence in criminal cases at final review stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27525/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an alternative reconstruction of evidence regarding the subjective element of the crime, but the court held that such re-evaluation is not permitted in final review proceedings. Consequently, the court ruled that only legal errors can be addressed, not factual reconstructions of subjective intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in final review proceedings cannot be used to reconstruct alternative versions of evidence regarding the subjective element of a crime, as this constitutes a factual re-evaluation rather than a legal error.

Parole chiave

Generato dall'IA
final review proceedings subjective element of crime evidence reconstruction inadmissible appeal legal vs factual error prova del dolo dubbio circa il carattere di infrazione dolo determinante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO ALESSANDRO nato a TORINO il 01/10/1974 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023