Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments constitute inadmissible alternative factual reconstructions in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by failing to consider alternative interpretations of evidence, such as a possible address error or the mother's testimony regarding the son's residence. The court rejected these claims because they merely represent alternative factual reconstructions, which are not permissible grounds for review in a criminal appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Arguments in criminal appeals that merely propose alternative factual reconstructions of the evidence, rather than challenging the legal application of the facts, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONO ARMANDO nato a ERICE il 07/05/1990 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie (in particolare, la circostanza che possa essere stato comunicato per errore un indirizzo sbagliato; la valutazione delle dichiarazioni della madre dell'imputato sull'indirizzo dell'abitazione del figlio), che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023