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Ordinanza — n. 27523/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were non-specific and merely reproduced lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27523/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity of charges, proof of liability, generic mitigating circumstances, and recidivism, but the court found these grounds lacked specificity by merely restating arguments already evaluated by the appellate court. Consequently, the court ruled that such repetitive reconstructions of evidence do not constitute valid grounds for a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when the grounds are non-specific, merely reproducing arguments already examined by the court of first instance, or fail to confront the specific reasons given in the contested judgment.

Parole chiave

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legality review inadmissible appeal non-specific grounds repetitive arguments procedural costs motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 30/11/1983 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente sono meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (il primo motivo sulla nullità per indeterminatezza del capo di imputazione), si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (il secondo motivo sulla prova per la responsabilità del fatto), difettano del requisito della specificità dei motivi di impugnazione perché non si confrontano con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata (il terzo motivo sulle attenuanti generiche) o sono del tutto inconferenti con il contenuto della pronuncia impugnata (il quarto motivo sulla recidiva, che in realtà risulta esser stata disapplicata dal giudice del merito);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio